NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI DEL MODELLO PARITETICO CHE COLLABORANO CON IMECO

I conciliatori che operano nelle procedure extragiudiziali sottoscritte da Lega Consumatori  sono chiamati ad osservare le seguenti norme di comportamento.

La conciliazione paritetica rappresenta un modello ADR adatto ad interpretare le convenzioni fra associazioni dei consumatori e imprese con i protocolli di intesa e i regolamenti relativi. 

L’attività di conciliazione paritetica è accolta e in collegamento di collaborazione sinergica con Imeco  ai sensi dell’art. 7 del DM 180 del Ministero che prevede “ la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia”

Nella conciliazione paritetica, come precisa la Raccomandazione 98/257/CE “ quando l’adozione della decisione è collegiale, l’indipendenza dell’organo responsabile della decisione è garantita attraverso la rappresentanza paritaria dei consumatori e dei professionisti.” Entrano in funzione in questo quadro i conciliatori di parte, l’uno in rappresentanza dell’impresa o di associazioni di impresa, l’altro in rappresentanza della associazione dei consumatori e dei consumatori e utenti. Le regole di comportamento pertanto devono rapportarsi alla funzione specifica  che il conciliatore del modello paritario  è chiamato a svolgere.

A)     Nei procedimenti della conciliazione paritetica il conciliatore nominato dalla Lega consumatori interviene in base ad un doppio mandato fiduciario : quello ricevuto dall’utente tramite il mandato alla associazione , quello sostanziale derivante dal protocollo di intesa della associazione con l’impresa fondato sul riconoscimento dell’impresa alla associazione come portatrice di interessi verso di essa. Per tale doppio mandato il conciliatore mantiene un suo spazio di autonomia e di intervento  come soggetto  “super partes”

1. Il conciliatore, indipendentemente dai titoli di studio e dalla appartenenza ad ordini professionali, deve aver frequentato un apposito seminario di formazione dei conciliatori di base e deve mantenere e aggiornare la propria preparazione nella composizione delle controversie.

Il conciliatore deve saper rinunciare alla nomina se di fronte al caso da trattare si sentisse impreparato o inadeguato.

 

B)     Il Conciliatore impegnato nella conciliazione paritaria deve attenersi alle seguenti regole:

1)  Al conciliatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente , con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti la prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

4. Al conciliatore è fatto altresì obbligo.

2) Deve Informare immediatamente la Lega Consumatori  ed eventualmente le parti del procedimento in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell’imparzialità dell’opera,

3) Deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta della Associazione che lo ha delegato.

4. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- la natura e le finalità del procedimento di conciliazione;

- il ruolo del conciliatore e delle parti;

- gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.

5. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con competenza indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia.

6. Il conciliatore non deve esercitare pressione sulle parti ed essere, al tempo stesso, di ausilio nel riconoscimento dei punti di incontro e di aiuto nella individuazione delle soluzioni adatte per una composizione pacifica della controversia.

7. Il conciliatore del modello paritario deve essere pienamente indipendente dalla controparte ed è chiamato ad informare di ogni circostanza che possa inficiare e possa apparire in grado di inficiare la propria indipendenza. Di conseguenza è fatto divieto al conciliatore delle associazioni dei consumatori chiamato ad agire in rappresentanza dei consumatori e utenti di percepire compensi direttamente dalla controparte.

In caso di difficoltà o incapacità a mantenere tale indipendenza il conciliatore ha il dovere di rinunciare alla designazione interrompendo, se del caso, l’espletamento delle propria funzione nella controversia.

C) Norma per tutti i conciliatori e i mediatori che collaborano con IMECO.

l conciliatori devono mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione e dalla mediazione  o che siano ad esse correlate, incluso il fatto che la conciliazione o la mediazione debbano avvenire o siano avvenute, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore e al mediatore  da una delle parti, o fra conciliatori di parte non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Milano, 28 luglio 2011