RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEL 25 MAGGIO 2000 RELATIVA AD UNA RETE COMUNITARIA DI ORGANI NAZIONALI PER LA RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONSUMO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RILEVA il rapido sviluppo di nuove forme di commercializzazione di beni e servizi, in particolare attraverso il commercio elettronico, e il conseguente aumento delle transazioni transfrontaliere in materia di consumo che saranno oggetto di un ulteriore incremento con l'introduzione dell'euro;

 


2. RIBADISCE il proprio interesse in merito al rafforzamento della fiducia dei consumatori nel funzionamento del mercato interno nonché della loro capacità di approfittare pienamente delle opportunità loro offerte da quest'ultimo;

 


3. RITIENE che a tal fine, oltre ad un migliore accesso alla giustizia, come previsto anche dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, si debbano promuovere a livello nazionale e, nella forma adeguata, a livello comunitario, lo sviluppo di procedure pratiche, efficaci e poco onerose per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

 


4. SOTTOLINEA che qualunque iniziativa dovrebbe:
- basarsi sulla partecipazione volontaria;
- non privare il consumatore del diritto di accesso ai tribunali come riconosciuto nell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- non pregiudicare qualsiasi altro mezzo di ricorso amministrativo o giudiziario;
- tenere pienamente conto delle disposizioni giuridiche, delle tradizioni e delle prassi nazionali, nonché della convenzione, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
- non pregiudicare la discussione in corso concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

 


5. RAMMENTA le sue conclusioni del 25 novembre 1996, relative al piano d'azione della Commissione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno, contenente un riferimento al formulario di reclamo e alla risoluzione del Consiglio, del 19 gennaio 1999, sull'aspetto "Consumatori" della società dell'informazione(1);

 


6. PRENDE ATTO che la raccomandazione 98/257/CE della Commissione riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo contribuisce significativamente all'istituzione e allo sviluppo di organi nazionali;

 


7. PRENDE ATTO che negli Stati membri esistono organi extragiudiziali che non rientrano nel campo di applicazione della raccomandazione 98/257/CE, poiché non propongono e/o non impongono formalmente una soluzione, bensì cercano semplicemente di trovare una soluzione di comune accordo e pertanto non si può prevedere che applichino tutti i principi stabiliti nella raccomandazione pur svolgendo una funzione di grande utilità per i consumatori;

 


8. ACCOGLIE favorevolmente il documento di lavoro della Commissione sulla creazione volontaria di una rete europea extragiudiziale;

 


9. ACCOGLIE FAVOREVOLMENTE il suggerimento della Commissione di includere nella rete europea extragiudiziale, se del caso, organi o sistemi extragiudiziali che non rientrano nel campo di applicazione della raccomandazione 98/257/CE e suggerisce che gli Stati membri si accertino che tali organi o sistemi applichino tutti i criteri che saranno sviluppati come delineato nel punto 11(5);

 


10. INVITA gli Stati membri a:

 


1) incoraggiare le attività degli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, anche con riferimento alle transazioni transfrontaliere, e se opportuno, l'istituzione di siffatti organi sulla base della raccomandazione 98/257/CE;

 


2) tenendo conto del precedente punto 4 e alla luce delle discussioni in corso fra gli ambienti interessati, creare o designare inoltre, in ciascuno Stato membro, un punto centrale "centro di scambi" incaricato di fornire informazioni, orientamenti, sostegno pratico e assistenza pratica ai consumatori per facilitarne l'accesso agli organi o ai sistemi extragiudiziali competenti a livello nazionale o, se opportuno, nel paese del fornitore come pure, ai punti di contatto situati in altri Stati membri;

 


3) incoraggiare la cooperazione tra le organizzazioni professionali ed economiche e le organizzazioni di consumatori, al fine di:
- contribuire alle attività degli organi extragiudiziali e dei punti di contatto,
- promuovere, in questo contesto, la creazione di nuovi sistemi di risoluzione delle controversie in particolare con applicazione on-line;

 


4) incoraggiare le società nonché le organizzazioni professionali ed economiche, ad agire in affiliazione o associazione con gli organi extragiudiziali degli Stati membri in cui essi o i loro membri intrattengono rapporti commerciali con i consumatori;

 


5) comunicare alla Commissione, qualora non l'avessero ancora fatto, gli organi che applicano i principi della raccomandazione 98/257/CE e, se del caso, altri organi o sistemi extragiudiziali;

 


11. INVITA la Commissione a:

 


1) fornire, se opportuno, assistenza tecnica agli Stati membri nella promozione delle attività degli organi extragiudiziali esistenti e nell'istituzione di nuovi organi;

 


2) provvedere a facilitare la creazione di una rete dei punti centrali nazionali per formare una rete extragiudiziale su scala comunitaria destinata ad agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie transfrontaliere;

 


3) sostenere la suddetta rete, conformemente alla decisione 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori(2) e nei limiti dello schema finanziario ivi determinato;

 


4) sostenere dal punto di vista tecnico la creazione e il coordinamento dei punti centrali nazionali, in particolare attraverso dispositivi tecnici per la comunicazione on-line e servizi di traduzione;

 


5) sviluppare, in stretta cooperazione con gli Stati membri, criteri comuni per la valutazione degli organi extragiudiziali che non rientrano nel campo di applicazione della raccomandazione 98/257/CE; tali criteri che dovrebbero assicurare, tra l'altro, la qualità, l'equità e l'efficienza di tali organi;

 


6) prendere in considerazione anche il fatto di incoraggiare gli organi extragiudiziali ed i punti centrali ad elaborare, per quanto possibile, disposizioni pratiche a favore dei consumatori e tra l'altro a ricorrere, se del caso ed allorché un contratto è stato concluso a distanza, ad una procedura scritta o on-line, in particolare per la risoluzione di controversie transfrontaliere, per evitare che i consumatori debbano spostarsi;

 


12. INVITA gli Stati membri ad informare regolarmente la Commissione sullo sviluppo degli organi nazionali e dei punti centrali; INVITA la Commissione ad informare regolarmente il Consiglio sullo sviluppo di una rete europea extragiudizale, nonché di altre reti più specializzate create per scopi analoghi.