D.M. 23-7-2004 N. 223

Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma
dell'articolo 39 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2004, n. 197.

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


Visto l'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, in
particolare, il comma 3, ove si dispone che «con regolamento del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità
spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i
criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti
privati»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 1245/U-24/36-7 del 20 maggio 2004;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per «indennità» l'importo posto a carico degli utenti
per la fruizione del servizio di conciliazione fornito dagli organismi di conciliazione costituiti da
enti pubblici e privati iscritti al registro di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5.
Art .2.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle
indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici di diritto interno a
norma dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nonché i criteri per
l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati di
cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003.
Art. 3.
Criteri di composizione dell'indennità
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.
2. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di € 30,00 che deve
essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla
parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.
3. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione
congiunta.
4. Per le spese di conciliazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata
al presente decreto.
5. L'importo massimo delle spese di conciliazione per ciascun scaglione di riferimento, come
determinato a norma della tabella A allegata al presente decreto, può essere aumentato in misura
non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso
nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo
relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura
civile.
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le
parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
10. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di
conciliazione in misura non inferiore alla metà; in caso contrario, l'organismo comunica la
sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto secondo le
modalità disciplinate dal regolamento di procedura dell'organismo.
11. Le spese di conciliazione comprendono anche l'onorario del conciliatore per l'intero
procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono
fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.
12. Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al
procedimento.
13. Ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo, gli organismi diversi da quelli costituiti
dagli enti di diritto pubblico interno possono liberamente stabilire gli importi di cui al comma 4.
Art. 4.
Invarianza della spesa
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Tabella A


(allegata all'articolo 3 del decreto recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di
conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)
Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)


Fino a Euro 1.000 Euro 40
Da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 100
Da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 200
Da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 300
Da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 500
Da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000
Da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 4.000
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 6.000
Oltre Euro 5.000.000 Euro 10.000