DECRETO LEGISLATIVO 17-1-2003 N. 5

D.Lgs. 17-1-2003 n. 5
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 17, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più
decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative,
la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove
norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della
legge di delega;
Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i
procedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
settembre 2002;
Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

 

Nuove norme di procedura.
1. Ambito di applicazione.
1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle
connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:
a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la
costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da
chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali
delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il soggetto
incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti
commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi
danneggiati1;
1 Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall' articolo 2341-bis del codice civile, e
accordi di collaborazione di cui all' articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;
d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di
investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del
risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la
cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
e) materie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia è
promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative
di consumatori o camere di commercio;
f) credito per le opere pubbliche.
2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte d'appello
tutte le controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 195
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il tribunale giudica a norma del capo I
del titolo II del presente decreto in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da o contro
associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il tribunale giudica in
composizione collegiale anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e)2.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del
codice di procedura civile, in quanto compatibili.
5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata proposta in
forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento
di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se
emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni
altro caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le decadenze già maturate3.

 

(OMISSIS)

 

TITOLO VI

 

Della conciliazione stragiudiziale.
38. Organismi di conciliazione.
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire
organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle
controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere
iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
2 Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3 Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al
comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso
decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro4.
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso
il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le
eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli
organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma
dell'articolo 39.
39. Imposte e spese. Esenzione fiscale.
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di
venticinquemila euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione
costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle
delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati5.
4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al
regolamento di procedura.
40. Procedimento di conciliazione.
1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di
nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito
espletamento dell'incarico.
2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto
l'accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la
conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è
4 Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. In attuazione di quanto disposto dal presente
comma vedi il D.M. 23 luglio 2004, n. 222.
5 In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 luglio 2004, n. 223.
disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita
conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì
atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di
conciliazione6.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo
quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di
conciliazione, nè possono essere oggetto di prova testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta
ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'articolo 38 produce
sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il
tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo
di conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono
valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali,
anche ai sensi dell' articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando
comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il
processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal
vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso
delle spese sostenute dal soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il
tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima
difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di
durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad
un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può
essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata nel termine
fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In
ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell' articolo 297, primo comma, del
codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione
dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'articolo 38.
8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal
conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale7.

 

(OMISSIS)

 

6 Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
7 Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.