REGOLAMENTO IMECO
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento, ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, é applicabile alla mediazione per la
conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in
maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di
legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
Nel procedimento in cui opera il conciliatore unico, lo stesso conduce l’incontro senza formalità di procedura,
sentendo le parti. Nel procedimento affidato al modello di conciliazione paritaria, è il collegio di conciliazione
a stabilire le modalità di comune intesa. Alle parti devono essere assicurate le condizioni di clima e di tempo
adatte per un processo di conciliazione positivo.
ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, si attiva attraverso il
deposito di una domanda presso la Segreteria di IMECO.
La domanda può essere effettuata utilizzando l'apposito modulo o in carta libera, purché contenga tutti gli
elementi indicati nel modulo:
- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta
del relativo potere;
- dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia;
- eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco di IMECO (solo in caso di domanda
congiunta);
Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti. Il
deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del
regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le
parti, nei confronti di IMECO. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le
altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore. Ai sensi dell'art. 4, comma 1,
del D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti
all'Organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda.
ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA di IMECO
La Segreteria di IMECO amministra il servizio di mediazione.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del
procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite durante il procedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10,
La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione,
registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine
progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del
procedimento e il relativo esito.
La Segreteria verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente
regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e di almeno la
metà di quelle di mediazione, annota la domanda nell’apposito registro e comunica, nel più breve tempo
possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
alla parte istante: il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione,
precisando che dovrà partecipare personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei
necessari poteri e che dovrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell’abilitazione
(L. 479 del 16/12/1999), se previsto dalla normativa vigente; la comunicazione deve altresì contenere
l’informativa sulle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10.
All'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua
trasmissione; le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10; il nominativo del mediatore
designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o
mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistito da un avvocato
o praticante avvocato nei limiti dell’abilitazione (L. 479 del 16/12/1999) se previsto dalla normativa vigente;
l'invito a comunicare, almeno tre giorni prima dell'incontro la propria adesione e chi sarà presente;
l’accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata;, la segreteria avverte l’altra parte
che l’incontro si terrà in ogni caso; precisando che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del D. lgs. n. 28/10, il giudice
può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, sec. co., c.p.c..
ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE
Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della
controversia.
Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge é designato da IMECO - tra i nominativi inseriti in
un apposito Elenco - secondo criteri di turnazione e di specifiche competenze. E’ facoltà dell’Organismo
nominare più di un mediatore.
I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato da
IMECO.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di
legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione,
l'accettazione dell'incarico.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di
imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di
mediazione.
La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di
insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all’accettazione dell’incarico dovessero
sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e IMECO..
Le parti possono richiedere a IMECO, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di
accoglimento dell'istanza l’organismo nominerà un altro mediatore. IMECO provvederà parimenti alla nomina
di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione
scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata da IMECO.
In ogni caso il mediatore non può astenersi dall’incarico ricevuto senza motivazione e, comunque, non più di
tre volte in un triennio pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco.
ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE
IMECO fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell’art. 8, 1 comma Dlgs 28/2010.
Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede di IMECO o presso altri luoghi idonei sul territorio
nazionale ove è presente un mediatore iscritto nell’elenco dei mediatori di IMECO. Il luogo di mediazione
può essere anche consensualmente stabilito dalle parti.
Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo
ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di
nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell’art 8
comma 4 Dlgs 28/10. La nomina dell’esperto é subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno,
dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti da eventuali norme di legge o
dalle tariffe professionali.
ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige
processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo raggiunto.
Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti congiuntamente ne fanno
concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi
necessari.
In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili
conseguenze di cui all’art. 13 Dlgs 28/10.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti,
non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del
procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del
procedimento.
Le parti, entro dieci giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l’accettazione o il rifiuto della
proposta.
In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Quando l’accordo è raggiunto il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo
stesso mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di
sottoscrivere.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale di mancato accordo.
In caso di mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione, il mediatore non può
formulare la proposta e nel verbale dà atto della mancata partecipazione.
L’originale del verbale redatto durante l’incontro è depositato presso la segreteria di IMECO e di esso è
rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.
Ove l'incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione,
verrà rilasciata, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di mancata adesione al procedimento della
parte invitata.
Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa che le parti
dovranno compilare e sottoscrivere.
Nel caso in cui l’Organismo venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell’art. 3
DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso.
ARTICOLO 7 - INDENNITA'
Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento é dovuto, da ciascuna parte, un
importo di Euro 40,00= come per legge che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del
deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell’adesione. Le spese di
mediazione – comprensive dell’onorario del mediatore - sono dovute, in solido, da ciascuna parte che ha
aderito al procedimento come da Tariffario stabilito con D. Lgs. 28/2010 e devono essere corrisposte entro
l’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore ai due terzi e il saldo deve essere versato
all’atto della chiusura del procedimento di mediazione.
In caso di mancato pagamento delle spese a IMECO l’incontro di mediazione non avrà luogo e il
procedimento di mediazione si riterrà concluso.
Le suddette spese sono dovute ogniqualvolta sia richiesto al mediatore la redazione di un verbale anche
nell’eventualità di abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione allo stesso.
Il compenso per l’esperto di cui all’art.5 c.8 Dlgs 28/10 è liquidato a parte e comunque corrisposto entro la
chiusura del procedimento di mediazione.
Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra
le parti sulla sua determinazione, IMECO decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione
determinato dalle parti, é facoltà di IMECO richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto
nell'accordo.
ARTICOLO 8 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI
Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in
possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 - la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità
spettante all'organismo.
A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò
abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione
comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, così
come l’avvocato e il praticante abilitato che le assiste, devono svolgere la loro prestazione gratuitamente.
ARTICOLO 9 - DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione o
dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga
motivata.
ARTICOLO 10 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO
L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi
al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del
Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività
svolta. L'Organismo può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro
opera a titolo di gratuito patrocinio.
ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può
essere registrato o verbalizzato.
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le
informazioni apprese durante la mediazione.
A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo
il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di
Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere
utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione,
salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di
giuramento decisorio.
Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODC/ODM, i consulenti e chiunque altro abbia
preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a
conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall’art.22 Dlgs 28/10.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO
L'ODC/ODM, non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata
o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1,
del D.lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e
del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte
istante è tenuta a comunicare la domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10.
L’ODC/ODM non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella
conduzione del procedimento di mediazione.
Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori e sono sospesi dal 1 al 31 agosto.
ARTICOLO 14 – RAPPORTI CON ALTRI ODC/ODM
L’ODC/ODM si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri ODC/ODM al fine di avvalersi delle strutture,
del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.


