STATUTO IMECO

IMECO (Istituto Mediazione e Conciliazione)

 

 

 

COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA ISTITUTO CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE (IMECO) ORGANISMO EXTRAGIUDIZIALE PROMOSSO DA ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI, AZIENDE, ASSOCIAZIONI DI IMPRESE, ISTITUTI E CENTRI CONSUMERISTI, ASSOCIAZIONE DI CONCILIATORI E MEDIATORI PROMOSSA DALLA PRESIDENZA NAZIONALE LEGA CONSUMATORI, RIUNITI IN APPOSITO ELENCO.

 

 

 

Art. 1

 

 

 

IMECO ha come scopo sociale la promozione di reti extragiudiziali, il loro coordinamento attraverso l’iniziativa delle associazioni dei consumatori e delle imprese disponibili, la promozione di strumenti e iniziative extragiudiziali e il loro inquadramento in un sistema extragiudiziale federativo, fondato su un codice deontologico, in grado di assicurarne un percorso coerente e lineare.

 

 

 

Art. 2

 

 

 

IMECO  aderisce alle indicazioni e ai principi delle Direttive e delle Raccomandazioni della Commissione Europea ed in particolare della Raccomandazione 2001/310/CE con l’intento di offrire ai consumatori e utenti procedure flessibili, rapide ed economiche, che servono ad affermare forme di giustizia coesistenziale in un quadro di accesso alla giustizia alternativa e integrativa.

 

 

 

Art. 3

 

 

 

SOCI FONDATORI: sono le associazioni dei consumatori e utenti.

 

Art. 4

 

 

 

Soci Ordinari: sono le associazioni, le imprese, gli istituti a partire da quelli extragiudiziali promossi eventualmente dalle associazioni e dalle imprese e l’ associazione dei conciliatori e dei mediatori.

 

Art. 5

 

 

 

 Assemblea d’IMECO. E’ formata da: i soci fondatori, le aziende e le associazioni d’imprese con qualifica di soci ordinari, i presidenti delle associazioni dei conciliatori e dei mediatori ed elegge il Consiglio Direttivo. L’Assemblea di IMECO si riunisce e delibera in caso di revoca e/o dimissioni afferenti il Consiglio Direttivo.          

 

 

 

Art. 6                     

 

 

 

Consiglio Direttivo. E’ composto da …………( numero pari a quello delle associazioni di consumatori socie fondatrici) un rappresentante delle aziende di servizi, un rappresentante di aziende di produzione e distribuzione di beni, un rappresentante delle associazioni dei conciliatori e dei mediatori aderenti ad IMECO. I soci fondatori non possono essere eletti nel Comitato dei Garanti e nel Consiglio Scientifico.

 

 

 

 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

 

 

 

 Art. 7 

 

 

 

E’ istituito il Comitato dei Garanti. Esso ha il compito di “garantire” che l’attività extragiudiziale di IMECO sia conforme alle leggi e soprattutto vigila e interviene in materia di corretta applicazione delle regole contenute negli accordi quadro, protocolli di intesa , carte dei servizi sui quali si fonda l’attività extragiudiziale dell’istituto. Il Comitato apporta il contributo di “terzietà”che interviene in chiave di garanzia e ad esso possono rivolgersi i consumatori, gli utenti,le associazioni e le imprese per i casi inerenti la regolarità della procedura di conciliazione “convenzionale” applicata.

 

 

 

 

 

 

 

Alla composizione del Comitato dei Garanti concorrono soci ordinari ed esperti scelti all’esterno di IMECO. Il Comitato dei Garanti è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni salvo revoche motivate e/o dimissioni.

 

 

 

 Art. 8

 

 

 

 E’ istituito il Comitato Scientifico: esso ha il compito di contribuire alla elaborazione delle proposte dell’istituto, alla ideazione e preparazione dei progetti e alla attività di formazione e di aggiornamento dei conciliatori e degli operatori.

 

 

 

 Al Comitato Scientifico collaborano esperti esterni, soci fondatori e soci ordinari . Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carico quattro anni salvo revoche motivate e/o dimissioni.

 

 

 

 Art. 9

 

 

 

Il sistema di rete di IMECO. Esso è costituito dalle reti degli sportelli di ciascuna associazione, impresa o associazioni di imprese con i quali ciascuno di questi soggetti coordina la propria attività extragiudiziale. Essa confluisce in chiave federata e unitaria in IMECO secondo una impostazione che si propone l’adozione permanente e sistematica del principio della sussidiarietà.

 

Art. 10

 

 

 

Ambiti di competenza di IMECO

 

 

 

 

 

 

 

IMECO interviene

 

 

 

1) per materia:

 

 

 

a)    Salute 

 

 

 

b)   Sicurezza e qualità di prodotti e di servizi.

 

 

 

c)    Informazione e pubblicità.

 

 

 

d)   Correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.

 

 

 

e)    Standard di qualità ed efficienza dei servizi pubblici.

 

 

 

f)     Ogni altra materia che possa fare riferimento ai temi previsti dal Formulario unico europeo proposto con riferimento alle Raccomandazioni CE e che IMECO intende adottare come metodologia e strumento di istruzione, gestione e monitoraggio delle controversie a tutti i livelli.

 

 

 

 

 

2) per ambito territoriale:

 

a)    Comunale con una copertura estesa ai maggiori centri,

 

b)   Provinciale, con una presenza in tutte le città capoluogo di provincia.

 

c)    Regionale in tutte le regioni.

 

 

 

 d)   Nazionale

 

 

 

 e)    Internazionale attraverso l’iniziativa di conciliazione delle controversie transfrontaliere.

 

Art. 11

 

 

 

Principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che IMECO condivide e intende applicare:

 

 

 

1)   I principi indicati dalla Raccomandazione 98/257/CE

 

 

 

 a)     INDIPENDENZA

 

 

 

 l’indipendenza dell’organo responsabile dell’adozione della decisione è garantita in modo tale da assicurare l’imparzialità della sua azione. In considerazione della natura e delle finalità di IMECO si fa riferimento in particolare al comma conclusivo del principio dell’indipendenza della Raccomandazione 98/257/CE “quando l’adozione della decisione è collegiale, l’indipendenza dell’organo responsabile dell’adozione della decisione, può essere garantita attraverso la rappresentanza paritaria dei consumatori e dei professionisti”.

 

 

 

 a)    TRASPARENZA.

 

 

 

 b)   CONTRADDITORIO.

 

 

 

 c)    EFFICACIA.

 

 

 

 d)   LEGALITA’.

 

 

 

 e)    LIBERTA’

 

 

 

 f)     RAPPRESENTANZA

 

 

 

a. I principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione delle controversie in materia di consumo ai sensi della Raccomandazione 2001/310/CE

 

 

 

 a)1° principio - IMPARZIALITA’ .

 

 

 

I responsabili della procedura sono nominati a tempo determinato, per un quadriennio con mandato rinnovabile. I responsabili della procedura,non possono trovarsi in situazione di conflitto di interessi apparenti o reali con nessuna delle parti. Nel caso della conciliazione paritetica il criterio della imparzialità al pari di quello della indipendenza è salvaguardato dal criterio della collegialità della decisione ai sensi della affermazione su riportata della 98/257/CE “ quando l’adozione della decisione è collegiale, l’indipendenza dell’organo responsabile dell’adozione della decisione, può essere garantita attraverso la rappresentanza paritaria dei consumatori e dei professionisti”.I responsabili della procedura forniscono informazioni sulla loro imparzialità e competenza a entrambe le parti prima che questa abbia inizio.

 

 

 

 b) 2°principio – TRASPARENZA.

 

 

 

 Le informazioni relative alle modalità di contratto, al funzionamento e alla disponibilità della procedura sono facilmente disponibili per le parti in termini semplici e in modo che queste possano accedervi e prenderne conoscenza prima di sottoporre la controversia.

 

 

 

 c) 3° principio – EFICACIA.

 

 

 

La procedura è facilmente accessibile e disponibile per tutti i soggetti coinvolti, indipendentemente dal luogo in cui le parti si trovano, con il ricorso a mezzi postali ed elettronici; di norma la procedura è gratuita per i consumatori e gli utenti, qualora vi siano dei costi, questi sono modici e proporzionati all’importo oggetto delle controversie e sono presentati in via preventiva e trasparente alle parti. Le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate ad avvalersi di un professionista legale. Le parti possono farsi rappresentare o assistere da terzi in qualsiasi fase della procedura.

 

 

 

d) 4° principio – EQUITA’.

 

 

 

 Le parti sono informate del loro diritto di rifiutare di partecipare alla procedura o di recedere da essa in qualsiasi momento e di adire il sistema giudiziario o eventualmente altri meccanismi di risoluzione extragiudiziale in qualsiasi fase anche sulla scorta del loro giudizio sull’andamento o il funzionamento della procedura. Entrambe le parti sono messe in grado di presentare liberamente e agevolmente gli argomenti, le informazioni e le prove attinenti il caso, su base confidenziale, nell’ambito della procedura, salvo accordo contrario.Entrambe le parti sono incoraggiate a cooperare pienamente con lo svolgimento della procedura, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per un’equa composizione della controversia.

 

 

 

Il Collegio di conciliazione elabora la proposta di composizione della controversia e la sottopone al consumatore con linguaggio chiaro e comprensibile assegnandoli un tempo determinato per decidere se accettarla o no.

 

 

 

Nel caso in cui una delle parti lamenti l’inosservanza di uno o più principi sopra riportati, può ricorrere al Comitato dei Garanti che interviene in qualità e funzione di terzo super partes.

 

 

 

 Art. 12

 

 

 

 Attività di informazione e comunicazione. IMECO si impegna nell’opera di informazione dei consumatori e utenti per estendere l’accesso alle procedure di conciliazione per gestire i reclami e risolvere le controversie in materia di beni e di servizi.

 

 

 

Con questa impostazione la rete che IMECO gestisce a livello nazionale fa capo direttamente agli uffici nazionali od ad organismi di conciliazione promossi direttamente dalle associazioni dei consumatori.  

 

 

 

ISCO intende operare con particolare impegno per far conoscere le opportunità di ricorso alla composizione on line dei reclami e alla conciliazione transfrontaliera tramite la rete EEJ-Net e Fin-net e per promuoverne lo sviluppo puntando prioritariamente sul modello di conciliazione paritetica che esalta il protagonismo diretto delle associazioni dei consumatori e delle imprese.

 

 

 

Art. 13

 

 

 

Attività di consulenza pratica : IMECO promuove e realizza progetti e programmi di sostegno e di coordinamento delle reti di consulenza pratica, promosse e   gestite dalle associazioni e dalle imprese.

 

 

 

Art. 14

 

 

 

Attività di formazione e aggiornamento: IMECO promuove e coordina progetti e programmi di formazione e di aggiornamento dei conciliatori, mediatori ed operatori.

 

 

 

Art. 15

 

 

 

Attività di monitoraggio. IMECO promuove e coordina progetti e programmi di monitoraggio delle attività extragiudiziali.

 

 

 

Art. 16

 

 

 

IMECO promuove una attività di elaborazione di proposte inerenti lo sviluppo dell’accesso alla giustizia alternativa e integrativa , promuove momenti di confronto con le imprese e le imprese e le istituzioni.

 

 

 

Art. 17

 

 

 

Il “Consiglio di Amministrazione” di IMECO elegge al suo interno il Presidente che assume il ruolo di rappresentante legale dell’istituto con il compito di sottoscrivere gli atti che si renderanno necessari al perseguimento delle finalità indicate nel presente statuto. I rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione rivestono, per convenzione, la funzione di vicepresidenti

 

 

 

Art. 18 

 

 

 

Struttura di IMECO. La composizione della struttura di IMECO fa riferimento alla rete extragiudiziale promossa e gestita dalle associazioni dei consumatori e dalle imprese e dagli altri soggetti che aderiscono all’istituto. Tuttavia per il principio di sussidiarietà nel Consiglio di Amministrazione giungono e vengono gestite le problematiche che suggeriscono un coordinamento, una gestione, una progettualità ed una iniziativa di collaborazione sinergica fra tutti i soggetti presenti nel consiglio stesso.

 

In forza del principio di sussidiarietà IMECO non chiede e no gestisce deleghe su quanto autonomamente, le associazioni e le imprese, i loro uffici o i loro istituti ,, in particolare, sono in grado di gestire.

 

 

 

In questo quadro IMECO si dota di una struttura esenziale:

 

 

 

1)   Il Presidente.

 

 

 

2)   Il direttore organizzativo e amministrativo,

 

 

 

3)   L’ufficio con funzioni organizzative e amministrative

 

 

 

4)   Le commissioni ad hoc per i progetti;

 

 

 

5)   La Camera di Conciliazione

 

 

 

Il “Consiglio di Amministrazione” nomina il Direttore Generale e delibera i criteri per la gestione dell’ufficio e per la composizione delle commissioni progettuali e per la gestione della Camera di Conciliazione.                                                             

 

 

 

Art. 19

 

 

 

La Camera di Conciliazione: è un organo tecnico che opera direttamente a sostegno della gestione delle controversie transfrontaliere e pere le controversie complesse di carattere nazionale. La Camera di Conciliazione opera in stretta collaborazione con gli uffici per l’attività extragiudiziale delle associazioni aderenti ad IMECO. La Camera di Conciliazione è diretta da un consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

 

Art. 20

 

 

 

IMECO approva annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo

 

 

 

Art. 21

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione può rivolgersi ad organismi pubblici e privati, nazionali ed europei, per ottenere trasparenti sovvenzioni per l’attività dell’ Istituto.

 

 

 

Art. 22

 

 

 

Ad IMECO possono aderire organismi extragiudiziali promossi in particolare dalle associazioni dei consumatori.

 

 

 

Art. 23

 

 

 

IMECO potrà aderire ad altri organismi o istituti federativi dì istituti con finalità specifiche, omogenei nella finalità, nelle strutture, nei programmi.

 

 

 

Art. 24 

 

 

 

Aggiornamento del codice deontologico: nella convocazione annuale dell’Assemblea di IMECO viene posto fra i punti dell’ordine del giorno , la verifica e l’aggiornamento del Codice Deontologico di cui l’Istituto si dota.

 

 

 

Art. 25 

 

 

 

Rapporto annuale: IMECO elabora un rapporto annuale della sua attività e valuta le iniziative più opportune per il suo utilizzo e valorizzazione.