Statuto dell’associazione

ICO (ISTITUTO CONCILIAZIONE)-SCUOLA DI FORMAZIONE MEDIATORI E CONCILIATORI PARTETICI (Caritas in Veritate)
6. « Caritas in veritate »
La giustizia anzitutto. Ubi societas, ibi ius: ogni società elabora un proprio sistema di giustizia. La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del “mio” all’altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all’altro ciò che è “suo”, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso « donare » all’altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è « inseparabile dalla carità », intrinseca ad essa.

STATUTO

 

Art. 1.

Ico è sorto nel 1997. Ico basa la sua esperienza, identità e ruolo sui punti seguenti:

  • Esso nasce nella fase di privatizzazione dei servizi pubblici nell’alveo della cultura della qualità totale nella quale l’utente da suddito diventa cittadino e rispetto all’impresa da soggetto subordinato a cliente, soggetto in grado di rappresentare il bene primario dell’azienda.
  • Ico diventa l’espressione della cultura che punta all’accesso alla giustizia alternativa e integrativa con un percorso che è “altro” rispetto a ciò che evoca il “processo” e si basa su “accordi quadro” “protocolli di intesa “ “regolamenti” procedure.

3)Ico si propone di informmare la sua azione all’impegno di declinare la cultura della mediazione che è anche veicolo di cultura di pace e giustizia coesistenziale.

4) Ico è stato parte attiva nella consultazione preparatoria della Raccomandazione 1998/257/CE che al capoverso conclusivo del principio di indipendenza ha stabilito che il collegio di conciliazione composto direttamente dalle controparti in gioco è in grado di garantire il principio di indipendenza stesso.

5) Ico si propone come punto di riferimento per i cittadini che intendono affrontare il male sociale rappresentato dalle pratiche commerciali scorrette e illegali  con le quali tende a perpetuarsi l’antico principio giuridico del danno che giace dove cade perché il tentativo di rimuoverlo, in assenza di strumenti efficaci di giustizia, costituisce un gioco che non vale la candela.

6) Ico si rivolge agli esperti di diritto che intendono motivare e qualificare l’efficacia della loro azione e al tempo stesso ai cittadini che, pur non essendo professionisti esperti di diritto, dispongono o intendono acquisire una necessaria conoscenza psicologica e giuridica di base, sono in grado di svolgere il ruolo di mediatori e conciliatori, sulla scorta anche di uno spirito di volontariato e di gratuità, per la realizzazione di interventi “rapidi, efficaci, gratuiti o poco onerosi”, nella gestione delle controversie.

7) Ico si propone la formazione dei conciliatori paritetici sia in rappresentanza delle associazioni dei consumatori, sia in rappresentanza delle imprese e punta sulla massima diffusione di iniziative di formazione congiunta dei rappresentanti delle controparti.

8) Ico con riferimento alla Direttiva 2013/11/U.E, all’art.8 della legge delega al governo per i semestre europeo 7 ottobre 2014 n. 154,  e al decreto del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 n. 130 di attuazione della direttiva,  si propone di realizzare un progetto e un piano di formazione e di aggiornamento degli operatori e dei conciliatori paritetici, offrendo concrete opportunità e occasioni di copartnerschip alle altre associazioni di consumatori e aziende disponibili.

In particolare, sulla scorta delle migliori esperienze del passato, proponendo la partecipazione alla definizione di staff per la gestione di iniziative formative concordate,  unitamente alla gestione trasparente e senza fini di lucro del budget specifico.

9) Ico si propone di affiancare al percorso di formazione e di aggiornamento dei conciliatori paritetici, il percorso di formazione e dell’aggiornamento dei mediatori con l’intento di:

  1. a) qualificare l’attività di aggiornamento degli avvocati,
  2. b) di valorizzare con una proposta formativa appropiata, tutte le figure abilitate dai decreti 222 e 223 del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2004 e normativa seguente: giornalisti, appartenenti ordini professionali, psicologi e commercialisti e laureati con laurea triennale).

10) Ico ha gestito i corsi di formazione dei conciliatori paritetici da capofila di 12 associazioni di consumatori , ha collaborato con Consumers’ Forum fin dalla sua nascita nella gestione dei corsi stessi. Nel 2004 si è proposto come orgasnismo federativo di Consumers Forum e con esso del associazioni e imprese aderenti, operazione non conclusa.

Sulla scorta di questa inequivocabile vocazione unitaria Ico è pienamente disponibile a collaborare con altri enti di formazione promossi da altre associazioni, da imprese o dallo stesso Consumers’ Forum .

Art. 2

ICO è costituito, quale autonoma articolazione interna della LEGA dei CONSUMATORI, è una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 3

L’Associazione ICO  persegue i seguenti scopi:

–              diffondere la cultura della mediazione ed ogni forma di cultura ADR (Alternative Dispute Resolution) in ogni sua espressione e in tutte le materie dove tale strumento è applicabile esteso anche a tutti i settori collegati;

–              ampliare la conoscenza della cultura della ADR (Alternative Dispute Resolution) in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

–              allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo ADR (Alternative Dispute Resolution)affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura della mediazione come un bene per la persona ed un valore sociale per la collettività con particolare riferimento al cittadino utente, alla famiglia ed al consumatore;

–              proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente, nella materia della mediazione e conciliazione  ed in tutte le altre soluzioni alternative alle controversie;

–              porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della mediazione e conciliazione, un sollievo al proprio disagio.

Tutte le attività sono svolte nello spirito condiviso e trasparente ispirato alle finalità etiche ed ideali della Lega dei Consumatori.

Art. 4

L’associazione ICO  per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare persegue:

– le finalità ed i fini previsti ex lege e dall’art. 60 legge 69 del 2009, D.Lgs.n. 28/2010, del DM 180 del 2010 e dei successivi provv.ti e modifiche ivi comprese quelle previste dal d.legvo del 6 agosto 2015 n. 130;

– attività di ricerca, studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, workshop, Fori, focus,  corsi, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche ecc. al fine di agevolare con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti la mediazione/conciliazione e tutte le altre soluzioni alternative alle controversie in materia di consumo, ivi compreso l’arbitrato, nonché la formazione in tutti i settori collegati, ed in particolare:

–              la previsione e l’istituzione di un percorso formativo di durata com-plessiva non inferiore a 50 ore di cui all’art. 18, lett. f) del D.M. 180/2010 di cui all’allegato n. 1;

–              la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, di cui all’art. 18 lett. g) del D.M. 180/2010 di cui all’allegato n. 1;

– la formazione prevista dal d.legvo 6 agosto 2015 n.130 affinché i conciliatori abbiano le idonee conoscenze e competenze inclusa una comprensione generale del diritto e delle lingue comunitarie; nonché la previsione e l’istituzione di distinti percorsi di aggiornamento formativo delle persone fisiche incaricate delle procedure alternative delle controversie in materia di consumo nazionali e transfrontaliere.

– la promozione di studi e ricerche nel settore A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione europea, nazionale, regionale ed allo sviluppo della formazione;

– attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione – concerti, corsi di ADR  per giovani ed adulti, incontri per l’orientamento alla cultura della mediazione civile/commerciale, paritetica ed in qualsiasi altra forma possa esprimersi;

– attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per mediatori, conciliatori paritetici, operatori sociali, corsi di aggiornamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

– attività editoriale: pubblicazione di una rivista specializzata o di testi  nel settore dell’ADR, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Tutte le attività ed il perseguimento delle finalità suindicate  possono essere svolte con una gestione trasparente anche in partenariato con altri enti e/o associazioni anche all’estero con particolare attenzione ai paesi membri dell’Unione Europea;

l’Associazione ICO dispone del sito www.conciliazioni.com in collaborazione con IMECO ( Istituto di Mediazione e Conciliazione)

Art. 5.

– L’associazione ICO è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali che si rifanno a quelli della Lega dei Consumatori. Sono:

–              soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

–              soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 6.

– L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 7

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 8

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 9

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

–              beni, immobili e mobili;

–              contributi;

–              donazioni e lasciti;

–              rimborsi;

–              attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

–              ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione ENTE di FORMAZIONE CARITAS in VERITATE – Scuola di Formazione dei mediatori e conciliatori, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11

Gli organi dell’Associazione sono:

–              l’assemblea dei soci;

–              il Consiglio direttivo;

–              il Presidente

–              il Vice Presidente

–       il Segretario organizzativo

–       il Tesoriere

–              il Comitato Tecnico Scientifico;

–              il Collegio dei revisori;

–              il Collegio dei probiviri;

Art. 12

L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo (1/3) degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea di cui verrà data comunicazione agli aventi diritto a mezzo e-mail.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 13

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

–              elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;

–              approva il bilancio preventivi e consuntivo;

–              approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14

– Il consiglio direttivo è composto da 3 a 5  membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. La figura del segretario organizzativo e tesoriere possono essere abbinate.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 15

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

–              il presidente;

–              da almeno 2 fino a 4 dei componenti, su richiesta motivata

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delegati dal Presidente;

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

–              predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

–              formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

–              elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

–              elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

–              stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

–              Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 16

–              il Presidente Nazionale della Lega dei Consumatori ha la legale rappresentanza dell’Ente ed è titolare dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Ente;

Il presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare al Consiglio Direttivo;

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

Nomina il Vice Presidente al quale attribuisce per delega compiti e poteri affidatigli;

Nomina il Comitato Tecnico Scientifico ed il Responsabile Scientifico; il Presidente del Comitato scientifico è anche il responsabile scientifico, salvo diversa proposta del Comitato stesso

Nomina i due direttori: quello della formazione e aggiornmento degli operatori e conciliatori paritetici, qullo della formazione e dell’aggiornamento dei mediatori.

Art. 17

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci nominati dal Presidente al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art.18

Comitato Tecnico Scientifico

E’ istituito un Comitato Tecnico Scientifico che prevede ai sensi del D.leg.vo n. 28/2010 e del DM 180 del 2010 e succ. modifiche la figura del Responsabile Scientifico ed almeno 5 docenti di corsi teorici e pratici;

Il Responsabile Scientifico presiede il Comitato Tecnico Scientifico, può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di  altri docenti/formatori teorici e pratici da inserire nell’elenco

Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri sulle linee di azione di ICO  e concorre ad elaborare  piani, corsi e programmi di formazione e ricerca di rilevante interesse dal punto di vista scientifico ed economico in materia di formazione nella mediazione e conciliazione civile, penale, penale minorile, familiare, scolastica, arbitrato, le varie tecniche di comunicazione e negoziazione, e in tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi comprese quelle previste dal d.legvo del 6 agosto 2015 n. 130;

Il Consiglio Direttivo di ICO stabilisce il numero dei componenti del Comitato in numero non superiore a 15 (quindici);

I componenti del Comitato restano in carica per un quinquennio; l’incarico è rinnovabile;

Art. 19.

– Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 20

– Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 21

– Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 22

– Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.